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D. 24/07/2002(GU n. 285 del 5-12-2002) Istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Gallo-Isola delle Femmine. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana - Vista Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; -Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; - Vista la Legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; - Visto l'art. 1, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; - Visto l'art. 2, comma 14, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale č stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; -Visto l'art. 2, comma 14, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchč alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, č stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine; -Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo; - Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera a) che attribuisce alla Direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine; -Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con Regio Decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; -Considerato che i beni del demanio marittimo dello Stato sono assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 32 del citato Statuto e delle successive norme di attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 964; -Viste le competenze esclusive in materia di pesca affidate alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 14, lettera l) dello statuto della Regione siciliana, e delle successive norme di attuazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1975, n. 913; -Vista la Legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante "Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali", e successive modifiche ed integrazioni; - Visto il Decreto dell'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana datato 1 settembre 1997 di istituzione della riserva naturale "Isola delle Femmine"; - Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 11 ottobre 1999 di costituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine; - Vista l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine; -Viste le note del comune di Palermo n. 12739 del 27 ottobre 2000, e del comune di Isola delle Femmine n. 13320 del 15 novembre 2000, con le quali i sindaci dei predetti comuni hanno espresso il loro assenso alla proposta istitutiva dell'area marina protetta redatta dalla segreteria tecnica, con la relativa perimetrazione, la zonazione, i vincoli e le deroghe ivi previsti; - Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001; - Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4686 del 15 febbraio 2001; -Vista la nota d'intesa della Regione siciliana prot. n. 1053 del 19 febbraio 2002; - Visto l'art. 77, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata; -Visto il parere espresso in data 20 giugno 2002 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ravvisata la necessitā di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata "Capo Gallo-Isola delle Femmine"; Decreta: Art. 1. 1. Č istituita, ai sensi della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Regione siciliana a far data dal 1 ottobre 2002, l'area marina protetta denominata "Capo Gallo-Isola delle Femmine". Art. 2. 1. Con riferimento alla cartografia allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" interessa l'area marina antistante la costa compresa tra i comuni di Palermo e di Isola delle Femmine, come delimitata dai seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine A1) 33°11'.45 N 013°14'.58 E (in costa) B) 38°13'.00 N 013°12'.90 E C) 38°14'.33 N 013°19'.80 E D1) 38°12'.80 N 013°19'.80 E (in costa) 2. I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo prospiciente l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" sono adottati dalla Regione siciliana, sentito l'ente gestore della suddetta area marina protetta. Art. 3. 1. Nell'ambito delle finalitā di cui all'art. 27, comma 3, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", in particolare, persegue a) la protezione ambientale dell'area marina interessata b) la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attivitā tradizionali locali giā presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalitā, la disciplina delle attivitā relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi, potrā prevedere che le predette attivitā vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai residenti e da imprese avente sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. Art. 4. 1. All'interno dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attivitā che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalitā istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attivitā che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee b) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali c) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonchč la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino d) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonchč di sostanze tossiche o inquinanti 2. La zona "A" di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare riportati nella cartografia allegata al presente Decreto a) il tratto di mare a ovest di Capo Gallo compreso tra La Puntazza e il faro di Capo Gallo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine E1) 38°13'.33 N 013°18'.22 E (in costa) F) 38°13'.58 N 013°18'.22 E G1) 38°13'.58 N 013°19',05 E (in costa) b) il tratto di mare nord-occidentale e nord-orientale dell'Isola delle Femmine, delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine H1) 38°12'.65 N 013°14'.10 E (in costa) I) 38°12'.65 N 013°13'.85 E J) 38°12'.95 N 013°13'.85 E K) 38°12'.95 N 013°14'.45 E L) 38°12'.70 N 013°14'.45 E M1) 38°12'.70 N 013°14'.30 E (in costa) 3. Nelle zone "A", oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati a) la balneazione b) le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 c) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 e) l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata g) la pesca subacquea. 4. Nelle zone "A" č, invece, consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalitā e con i modi esplicitamente determinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta. 5. Le zone "B" di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente Decreto a) il tratto di mare tutt'intorno Capo Gallo, circostante la zona "A" di cui al precedente comma 2, lettera a), delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine P1) 38°12'.75 N 013°17'.40 E (in costa) Q) 38°13'.00 N 013°17'.20 E R) 38°13'.70 N 013°18'.65 E S) 38°13'.70 N 013°19'.25 E T) 38°13'.40 N 013°19'.45 E U1) 38°13'.30 N 013°19'.30 E (in costa) b) il tratto di mare tutt'intomo l'Isola delle Femmine, circostante la zona "A" di cui al precedente comma 2, lettera b), delimitato dalla congiungente i seguenti punti: Punto Latitudine Longitudine V) 38°12'.45 N 013°13'.65 E W) 38°13'.05 N 013°13'.65 E X) 38°13'.05 N 013°14'.60 E Y) 38°12'.45 N 013°14',60 E c) il tratto di mare compreso tra Punta della Catena e Punta Matese, de- Punto Latitudine Longitudine N1) 38°12'.15 N 013°15'.60 E (in costa) O1) 38°12'.25 N 013°16'.00 E (in costa) limitato dalla congiungente i seguenti punti: 6. Nelle zone "B", oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati a) la navigazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettera d) e e) del presente articolo b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettera f), del presente articolo d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera g), del presente articolo f) la pesca subacquea. 7. Nelle zone "B", oltre a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, sono, invece, consentiti a) la balneazione b) le visite guidate subacquee, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, con l'ausilio dei centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta |
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